Prestazione Universale: indicazioni sulle rate maturate e non riscosse

 

Gli eredi del de cuius beneficiario della Prestazione Universale possono presentare domanda telematica per la liquidazione delle rate maturate e non riscosse previa rendicontazione della spesa sostenuta (INPS, messaggio 26 settembre 2025, n. 2821).

L’INPS fornisce le indicazioni operative per la gestione delle rate maturate e non riscosse della quota integrativa, definita “assegno di assistenza”, della Prestazione Universale, pari a 850 euro, in caso di decesso dell’interessato.

 

In tale ipotesi, le rate della prestazione maturate e non riscosse devono essere liquidate agli eredi del de cuius, previa rendicontazione della spesa sostenuta, secondo le regole generali in materia di Prestazione Universale.

 

La liquidazione avviene a seguito della presentazione di specifica domanda online da parte degli eredi, secondo le modalità operative che verranno fornite in seguito.

 

Ai fini della percezione dei ratei maturati dell’assegno di assistenza, come detto, l’erede deve rendicontare la spesa sostenuta dal deceduto beneficiario della Prestazione Universale:

 

–    nel caso di assunzione di lavoratore domestico, mediante l’allegazione in procedura della copia del contratto di lavoro (qualora non già allegato precedentemente) e delle copie delle buste paga quietanzate intestate al de cuius;

 

–    nel caso di servizi di assistenza, mediante l’allegazione della copia delle fatture regolarmente quietanzate intestate al de cuius.

 

L’importo dei ratei maturati viene liquidato per tutte le mensilità spettanti e non erogate precedentemente a seguito della verifica della corretta rendicontazione della spesa sostenuta.

 

Riguardo al mese del decesso, l’INPS precisa che il rateo della prestazione può, comunque, essere erogato per intero, previa regolare rendicontazione, fino all’ammontare massimo di 850 euro, anche se il decesso interviene nel corso del mese.

 

Nel messaggio in oggetto sono anche riportati alcuni esempi di liquidazione di ratei agli eredi.

 

Esempio 1

 

Il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale in data 15 gennaio 2025 ed è deceduto in data 15 maggio 2025, prima dell’avvio dei pagamenti correnti. In base alle disposizioni generali agli eredi spettano tutte le mensilità (da gennaio 2025 a maggio 2025) per gli importi corrispondenti alla documentazione giustificativa allegata fino a un importo massimo di 850 euro mensili. Per i mesi da gennaio 2025 ad aprile 2025 valgono le regole generali di rendicontazione. Per il mese del decesso (maggio 2025), in caso di rapporto di lavoro domestico, se gli eredi allegano la busta paga di importo almeno pari a 850 euro (comprensiva dell’indennità di mancato preavviso, del trattamento di fine rapporto, del rateo di tredicesima e di ogni altro emolumento erogato con l’ultima busta paga), deve essere liquidata l’intera mensilità di maggio 2025, anche se il rapporto di lavoro cessa il giorno del decesso. In caso di busta paga di importo inferiore, il rateo viene liquidato nella misura corrispondente. Analogamente, nel caso di fruizione dei servizi di assistenza previsti, l’allegazione, da parte degli eredi per il mese del decesso (maggio 2025), delle fatture regolarmente quietanzate di importo almeno pari a 850 euro, comporta l’erogazione dell’intera rata mensile di maggio 2025. In alternativa viene liquidato l’importo corrispondente alla spesa rendicontata.