Studi Professionali – E.BI.PRO. – Rimborso spese trasporto

 

L’Ente bilaterale nazionale per gli studi professionali – E.BI.PRO. – presenta una nuova prestazione: il rimborso delle spese sostenute per il trasporto pubblico dipendenti

Oggetto della prestazione
E.BI.PRO, in via sperimentale e nei limiti delle risorse stanziate, al fine di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico rimborsa ai dipendenti di datori di lavoro in regola con i versamenti alla bilateralità (C.A.DI.PROF/E.BI.PRO.) e con un’anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della richiesta, parte delle spese sostenute a titolo personale per l’utilizzo in abbonamento del trasporto pubblico nel tragitto casa-lavoro e viceversa.


Modalità di presentazione della domanda
L’iscritto può presentare una sola domanda all’anno per il rimborso delle spese dell’abbonamento per il servizio di trasporto pubblico.
Si comunica che per le sole spese sostenute nell’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre 2021) la richiesta dovrà essere presentata in via eccezionale e solo per quest’anno di prima attivazione tra il 1 luglio ed il 30 settembre 2022.
Per le spese sostenute invece a partire dall’anno 2022 la richiesta dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno dell’anno solare successivo a quello in cui ha sostenuto le spese (esempio per il rimborso delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 la richiesta dovrà essere presentata tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2023)
Eventuali domande avanzate al di fuori dai periodi sopra indicati non verranno in alcun modo prese in carico dall’Ente.
Nel caso di abbonamento a cavallo fra due anni solari farà fede, al fine di individuare la finestra temporale per l’invio del la domanda, la data dell’avvenuto pagamento.
La domanda deve essere presentata tramite procedura online accedendo nell’area riservata con le proprie credenziali.
Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
– Copie delle ricevute di pagamento con indicazione del numero dell’abbonamento e del nominativo dell’intestatario;
– Copia fronte retro della tessera di abbonamento con indicazione del numero dell’abbonamento e del nominativo dell’intestatario;
– Copia dell’ultima busta paga.


Criteri e limiti di liquidazione del contributo
Il rimborso è pari al 50% delle spese sostenute fino ad un importo massimo di € 200.
Il contributo spetta al dipendente che ha effettuato l’acquisto per sé stesso di un abbonamento nominativo annuale o infrannuale, da mensile a semestrale, per il servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Non saranno, pertanto, rimborsate spese sostenute da soggetti diversi all’iscritto, intestatario dell’abbonamento, pur se facenti parte del nucleo familiare.
Per servizio di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale deve intendersi quello avente ad oggetto il trasporto di persone, ad accesso generalizzato, reso da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici.
Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.
Sono rimborsabili esclusivamente abbonamenti annuali o infrannuali, da mensili a semestrali (a titolo esemplificativo e non esaustivo non sono rimborsabili i biglietti a tempo che abbiano una durata oraria anche superiore a quella giornaliera o le cosiddette carte di trasporto integrate che includono servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto, come l’ingresso a musei o spettacoli, etc.).
E.BI.PRO. può invitare l’iscritto a regolarizzare la domanda richiedendo eventuali documenti integrativi entro 10 giorni lavorativi dalla valutazione della stessa, termine decorso il quale definirà automaticamente la pratica con esito negativo.
E.BI.PRO, previa verifica della regolarità contributiva del datore di lavoro, provvede all’erogazione della misura entro 4 mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione.
Il richiedente riceverà comunicazione solamente in caso di diniego o sospensione della pratica.

 

Il percettore di Rdc che lavora in nero rischia il carcere

 

8 lug 2022 La pena della reclusione può essere inflitta al percettore di Reddito di cittadinanza che ometta di comunicare l’avvenuta assunzione o, comunque, lo svolgimento di attività lavorativa, anche quando questa sia irregolare (Corte di Cassazione, Sentenza 04 luglio 2022, n. 25306).


Il principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione nel giudizio instaurato su ricorso proposto da un soggetto, beneficiario del reddito di cittadinanza, condannato per il reato previsto dall’ art. 7, co. 2, I. 28 marzo 2019 n. 26, il quale aveva omesso di comunicare l’avvenuta assunzione o, comunque, lo svolgimento di attività lavorativa, presso una ditta individuale.


L’imputato aveva impugnato dinanzi alla Suprema Corte la decisione di condanna, denunciando errata applicazione del cit. art. 7 e un vizio della motivazione, nella parte in cui affermava la sussistenza dell’elemento intenzionale della condotta, in quanto l’attività lavorativa che aveva svolto era, in realtà, priva di retribuzione, come confermato dallo stesso datore di lavoro, non essendo neppure stata accertata la corresponsione di salari.
Detta attività, secondo quanto dedotto dall’imputato, era stata da lui svolta mentre era sottoposto alla detenzione domiciliare al solo scopo di alleviare le afflizioni derivanti dalla detenzione; pertanto l’omessa comunicazione contestata non rientrava tra le condotte punibili contemplate dalla norma incriminatrice, in quanto essa non avrebbe potuto comportare la revoca del beneficio, con la conseguente irrilevanza penale della comunicazione e della sua omissione.


La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo condivisibile la ricostruzione operata dai giudici di merito.


La Corte d’appello, difatti, nel disattendere il primo motivo, sostanzialmente replicato con il ricorso per cassazione, aveva correttamente ribadito la configurabilità del reato contestato all’imputato a causa dell’omessa comunicazione all’Inps dello svolgimento di attività lavorativa retribuita, seppure irregolare, sottolineando l’inverosimiglianza di quanto dichiarato dall’imputato e dal datore di lavoro, a proposito della gratuità dell’attività lavorativa svolta dal primo, che sarebbe stata compensata solo con regalie saltuarie. Da tanto discendeva la configurabilità del reato in conseguenza dell’ omessa comunicazione di una variazione patrimoniale rilevante, sussistente anche nel caso di conseguimento di somme di denaro per donazione.


Sulla scorta di tanto i Giudici di legittimità hanno ritenuto coerente e scevro da vizi logici il ragionamento posto a base della sentenza censurata, fondata sulla corretta applicazione della comune regola di esperienza, secondo cui l’attività lavorativa, anche se irregolare, viene retribuita, deponendo in tal senso anche quanto riconosciuto dallo stesso datore di lavoro, che, sia pure qualificandole come regalie corrisposte in occasioni particolari, ha riconosciuto la corresponsione di compensi all’imputato per l’attività lavorativa svolta nel suo interesse.


 

 

Adempimento spontaneo: in arrivo la comunicazione dell’AdE

 


Per promuovere l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, per i quali l’imposta portata in detrazione nel quadro VF del modello di dichiarazione annuale risulta superiore all’importo indicato nelle fatture elettroniche di acquisto e all’Iva sulle importazioni, l’Agenzia delle entrate trasmette, agli indirizzi di posta elettronica certificata dei contribuenti interessati, una comunicazione contenente informazioni utili a porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso (Agenzia Entrate – provvedimento 07 luglio 2022 n. 268755).

Nella comunicazione, l’Agenzia delle Entrate fornisce le seguenti informazioni:


– codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;


– numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;


– codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;


– modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;


– invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o delle bollette doganali in possesso dell’Agenzia delle entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.


La comunicazione, oltre ad essere trasmessa agli indirizzi PEC attivati dai contribuenti, è consultabile all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”, dove sono resi


disponibili i seguenti dati:


– numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per l’anno di riferimento;


– dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:


a) tipo fattura


b) tipo documento


c) numero fattura/documento


d) data di emissione


e) identificativo cliente/fornitore


f) imponibile/importo


g) aliquota IVA e imposta


h) natura operazione


i) esigibilità IVA


l) dati relativi al flusso di trasmissione.


A riguardo, il contribuente, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.


I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi mediante ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.



 

Nella dichiarazione redditi 2022 il credito d’imposta prima casa under 36

 


Forniti chiarimenti sul credito d’imposta prima casa under 36 presente nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2021 (Agenzia delle entrate – Circolare 07 luglio 2022, n. 24/E).

L’art. 64, commi da 6 a 10, del d.l. n. 73 del 2021 ha introdotto nuove agevolazioni volte a incentivare l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte delle persone più giovani (under 36). Le agevolazioni “prima casa under 36” si applicano ai contratti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022. L’art. 1, comma 151, della legge di bilancio 2022, infatti, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal d.l. n. 73 del 2021. La norma prevede i seguenti benefici:
– per le compravendite non soggette a IVA, esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (art. 64, comma 6);
– per le compravendite soggette a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto applicata con aliquota nella misura del 4 per cento (art. 64, comma 7);
– per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative (art. 64, comma 8).
Possono beneficiare delle agevolazioni “prima casa under 36” coloro che:
– non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
– hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) il cui valore non supera euro 40.000 annui.
Il credito d’imposta maturato dal contribuente under 36 (pari all’Iva corrisposta) per l’acquisto della “prima casa” assoggettato ad Iva non è richiedibile a rimborso, ma può essere utilizzato:
– in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure
– in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato, oppure
– limitatamente all’importo non fruito con le altre modalità citate, in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”.
Il credito d’imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto ovvero della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso).


 

Nuova PBNC nel CCNL Terziario Confimprese Italia

 



Con accordo del 23 giugno 2022 sono stati definiti i nuovi importi della Paga Base Nazionale Conglobata dei dipendenti del Terziario Confimprese Italia.


Sono stati rivalutati gli importi delle retribuzioni della Paga Base Nazionale Conglobata attraverso l’indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC con tabacchi) con le modalità previste dal CCNL, in maniera tale che le retribuzioni sono già state rivalutate di un punto percentuale (+1%) a decorrere dal 1° luglio 2021.
La Paga Base Nazionale Conglobata, da luglio 2022, sarà rivalutata dell’uno/60 percento (+1,60%) quale incremento sulle retribuzioni da sommarsi alla rivalutazione già decorsa da luglio 2021. Per iperiodi antecedenti alla data del 1° luglio 2022 nulla sarà dovuto oltre ai seguenti incrementi.



































Livelli

PBNC dal 1 luglio 2021


PBNC dal 1 luglio 2022


Quadri A 2.050,30 2.083,10
Quadri B 1.706,90 1.734,21
1 1.604,89 1.630,56
2 1.486,72 1.510,50
3 1.338,25 1.359,66
4 1.302,90 1.323,74
5 1.276,64 1.297,06
6 1.251,39 1.271,41