Calamità naturali: le disposizioni per le agevolazioni previdenziali nel settore agricolo

 

Fornite le indicazioni per i beneficiari del Fondo di solidarietà nazionale (INPS, circolare 16 giugno 2025, n. 103).

L’INPS ha illustrato le disposizioni per l’applicazione delle agevolazioni previdenziali nel settore agricolo dei danni subiti da calamità naturali e da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali. In sostanza, l’INPS ha fornito indicazioni utili per i beneficiari del Fondo di solidarietà nazionale in cui sono stanziate le risorse finanziarie necessarie per azionare gli interventi finanziari in seguito agli eventi aversi sopra citati.

Il Fondo in questione prevede le seguenti tipologie di intervento:

– interventi ex ante di tipo assicurativo;
– interventi compensativi ex post esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel -Piano di gestione dei rischi in agricoltura;
– interventi compensativi ex post, che consistono in contributi in conto capitale concessi a titolo di indennizzo in caso di danni causati alle strutture aziendali e alle scorte; 
– interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.

In particolare, l’INPS ha comunicato che dal 16 giugno 2025 (data di pubblicazione della circolare in commento), saranno progressivamente resi disponibili, nel Cassetto previdenziale del contribuente, i moduli di richiesta degli esoneri contributivi (uno per ogni decreto di declaratoria che dispone il riconoscimento degli esoneri in parola) che potranno essere utilizzati dai datori di lavoro agricolo e dai lavoratori autonomi agricoli, che hanno subito danni relativi a eventi per i quali è stata prevista la concessione di aiuti compensativi.

 

Fondo Espero: pubblicata la circolare informativa di adesione per il personale scolastico

 

L’iscrizione riguarda il personale assunto dopo il 1° gennaio 2019

La Flc-Cgil ha reso noto, tramite comunicato, la pubblicazione della circolare n. 133215 dell’11 giugno 2025 relativa all’avvio delle nuove procedure di adesione al Fondo Espero, secondo il principio del consenso informato. Il provvedimento scaturisce dalla Legge di Bilancio 2018 e dall’intesa, sottoscritta il 16 novembre 2023, tra Aran e le OO.SS. che hanno istituito il fondo. Il provvedimento, come evidenziato dalle OO.SS. viene attivato in ritardo a causa di alcuni problemi riguardanti la riservatezza dei dati emersi nel corso delle interlocuzioni tra Ministero dell’istruzione e del merito, Ministero economia e finanza e il garante della privacy.

 

Nella fattispecie, la procedura di iscrizione al fondo riguarda il personale della scuola assunto dopo il 1° gennaio 2019 a tempo indeterminato che riceverà un’informatica dall’Amministrazione, se già in servizio a tempo indeterminato o al momento dell’assunzione. Successivamente, le scuole registreranno sulla piattaforma SIDI la data entro la quale hanno consegnato i documenti. Da quel momento in poi parte il conteggio di 9 mesi nel corso dei quali ogni lavoratore può autonomamente comunicare al Fondo, mediante l’istanza disponibile nell’area Polis, se desiderano aderire o meno.

 

Inoltre, entro il 10 del mese successivo allo scadere dei 9 mesi, l’Amministrazione scolastica comunicherà ai diretti interessati l’avvenuta adesione, compreso il link al sito al fine di poter esercitare, entro 30 giorni, il diritto di recesso o perfezionare l’iscrizione. 

 

CCNL Edilizia (Federterziario): stabiliti gli aumenti retributivi

 



Dal 1° aprile 2025 operano i nuovi minimi retributivi


Con Verbale di accordo firmato il 13 maggio 2025, le Parti sociali Confimi Industria Edilizia, Federcepicostruzioni, Federterziario, Finco, Ugl, Ceuq e Ancl hanno determinato i nuovi minimi, con decorrenza dal 1° aprile 2025, riparametrati su tutti i livelli di inquadramento come stabiliti nella seguente tabella.


























Livelli Minimi dal 1° aprile 2025
VII 2.302,17
VI 2.063,45
V 1.719,54
IV 1.604,90
III 1.490,27
II 1.341,24
I 1.146,36

 

CCNL Oreficeria – Industria: da giugno incrementi retributivi per i dipendenti del settore

 



Le Parti Sociali si sono incontrate per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo relativa alla dinamica consuntivata dell’IPCA 2024 


Con accordo siglato il 12 giugno 2025 Confindustria Federorafi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno definito gli incrementi retributivi per gli addetti dei settore orafo argentiero e della gioielleria, da applicarsi dal 1° giugno 2025. 


























Livelli Minimi
dal 1° giugno 2025
2a 1.574,39
3a 1.734,59
4a 1.804,87
5a 1.928,22
5a Super 2.058,07
6a 2.212,40
7a 2.405,58

 

 

Posticipo del pensionamento: aggiornamenti sull’incentivo

 

Fornite le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (INPS, circolare 16 giugno 2025, n. 102).

La Legge di bilancio 2025 (articolo, comma 161, Legge n. 207/2024) ha ampliato la platea dei beneficiari dell’incentivo al posticipo del pensionamento, includendo nella misura anche i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria. Pertanto, l’incentivo, precedentemente riservato solo ai beneficiari di pensione anticipata flessibile (Quota 102), viene ora estesa anche a chi raggiunge i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne).

Alla luce di queste modifiche, l’INPS con la circolare in argomento ha illustrato tutte le modalità di applicazione per tutti i settori, inclusi quello domestico e agricolo.

In particolare, i lavoratori interessati devono presentare domanda online all’Istituto, che verificherà i requisiti e comunicherà l’esito entro 30 giorni. Solo dopo l’autorizzazione dell’Istituto, il datore di lavoro potrà applicare l’esonero.

La misura

Possono accedere all’incentivo i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che:

– sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) oppure a forme sostitutive o esclusive;
– maturano entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile (Quota 102) o per la pensione anticipata ordinaria;
– scelgono di continuare a lavorare invece di andare in pensione;
– non sono già titolari di pensione diretta (eccetto Assegno di invalidità);
– non hanno raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia.
L’esonero viene applicato dalla prima data utile per il pensionamento, se la domanda è presentata prima; dal mese successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo la maturazione dei requisiti.

L’incentivo cessa quando il lavoratore:

– revoca la facoltà di rinuncia (possibile una sola volta);
– raggiunge l’età per la pensione di vecchiaia;
– consegue una pensione diretta.