Status di handicap “grave” e verifica delle condizioni sanitarie

 


Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, la domanda è procedibile se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.


Secondo il pacifico e consolidato orientamento della Suprema Corte, perché un provvedimento costituente esercizio della giurisdizione civile possa essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione, deve presentare due caratteristiche: anzitutto, deve avere carattere decisorio, cioè essere idoneo ad incidere su situazioni giuridiche soggettive sostanziali con efficacia di giudicato; in secondo luogo, deve avere carattere definitivo, cioè non deve essere altrimenti impugnabile.
Il provvedimento di diniego (di rigetto o di inammissibilità) dell’istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile per cassazione, dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto.
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, la domanda è procedibile se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l’accertamento del diritto, anche se l’istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all’espletamento del richiesto accertamento tecnico (Cassazione, ordinanza 4 aprile 2022, n. 10753).

 

Agricoli: riduzione delle aliquote contributive

 


L’Inps fornisce chiarimenti in merito alle riduzioni contributive applicabili ai datori di lavoro delle aziende agricole.


Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, comprese quelle relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da: amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi; consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione; imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all’esercizio controllato della caccia; imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta; imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività”.
Pertanto, agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale e dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli operai agricoli, ciò che rileva, in definitiva, è l’attività in concreto svolta dal lavoratore a prescindere dalla qualifica di assunzione o dall’inquadramento del datore di lavoro.
In proposito, l’Inps ha precisato che deve privilegiarsi “ai fini dell’inquadramento previdenziale, il criterio della natura oggettiva dell’attività svolta dai lavoratori, capovolgendo, dunque, il principio generale secondo il quale l’inquadramento del lavoratore segue la natura dell’attività economica esercitata dall’impresa dalla quale dipende; ciò al fine di dirimere controverse questioni che erano sorte in passato riguardo alla qualificazione di quelle categorie di lavoratori che, pur svolgendo l’identica mansione, venivano inquadrati ora in un settore, ora in un altro”.
I lavoratori addetti alle attività agricole sono, dunque, considerati agricoli agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale, con la conseguente iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e con il riconoscimento delle tutele proprie del settore, mentre le imprese dalle quali dipendono saranno assoggettate, solo per tali operai, alla contribuzione agricola unificata.
Per concludere, l’Inps precisa che, le agevolazioni contributive (art. 9, comma 5, L. n. 67/1988) sono applicabili anche ai datori di lavoro che, pur non classificati dall’Istituto nel settore agricoltura, abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole (messaggio 14 aprile 2022, n, 1666).

 

PREVINDAPI: contribuzione dirigenti 2022

 



Con la Circolare n. 49 del 1° aprile 2022, il Fondo Previndapi ha fornito istruzioni sulle modalità e i termini di denuncia e pagamento dei contributi per i dirigenti del settore industria.


Nell’ambito del rinnovo del C.C.N.L. 2020-2023, Confapi e Federmanager hanno istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un contributo contrattuale annuo a carico del datore di lavoro da versare al Previndapi, pari allo 0,50% della retribuzione globale lorda, effettivamente percepita dal Dirigente in servizio.
Ne consegue che:
– per i “dirigenti iscritti” appartenenti alle classi A, B e C, il contributo contrattuale integra il contributo posto a carico del datore di lavoro e determina l’applicazione di un’aliquota contributiva pari al 4,5% del reddito globale lordo, fino al limite di 180.000,00 euro annui, fermo restando il contributo minimo annuo di € 4.800,00 a carico del datore di lavoro;
– per i “dirigenti iscritti” appartenenti alle classi X e Z è dovuto esclusivamente il contributo contrattuale dello 0,50% del reddito globale lordo fino al limite di 180.000,00 euro annui;
– per i “dirigenti non iscritti” è dovuto esclusivamente il contributo contrattuale dello 0,50% del reddito globale lordo fino al limite di 180.000,00 euro annui.


Attraverso il Modulo PREV/1 è effettuata la denuncia trimestrale dei dati relativi alla contribuzione da versare. Il modulo deve essere trasmesso, a cura dell’azienda, esclusivamente via internet – attraverso l’area riservata all’azienda del sito istituzionale del Fondo – utilizzando USERID e PASSWORD forniti dal Previndapi. Qualora vengano riscontrate inesattezze nei riferimenti già stampati, relativi all’azienda e al/ai dirigente/i, le stesse devono essere oggetto di specifica comunicazione scritta da parte dell’azienda al Fondo, per le conseguenti correzioni.


Termini e modalità di pagamento


Le modalità e i termini di pagamento dei contributi al Fondo Previndapi sono differenziate per dirigenti iscritti rispetto ai dirigenti non iscritti.


Per i “dirigenti iscritti” i contributi devono essere versati dall’azienda, per trimestri solari, entro i seguenti termini:
– Trimestre Gennaio-Marzo, il pagamento deve essere effettuato entro il 20 aprile;
– Trimestre Aprile-Giugno, il pagamento deve essere effettuato entro il 20 luglio;
– Trimestre Luglio-Settembre, il pagamento deve essere effettuato entro il 20 ottobre;
– Trimestre Ottobre-Dicembre, il pagamento deve essere effettuato entro il 20 gennaio dell’anno successivo.
Nel caso in cui tali date cadano in giorno festivo, il pagamento dei contributi deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Per i soli dirigenti classe “CC” il contributo contrattuale deve essere versato annualmente con il pagamento del contributo, in occasione del versamento del quarto trimestre (20 gennaio). Per i dirigenti neo assunti o neo nominati nel trimestre di riferimento si dovrà provvedere al pagamento dei contributi alla scadenza del primo trimestre utile.
Il pagamento deve essere effettuato consegnando alla propria banca il Modulo lettera d’ordine bonifico bancario, nel quale sono riportate le coordinate IBAN Previndapi.


Per i “dirigenti non iscritti” il contributo contrattuale deve essere versato annualmente con il pagamento del contributo, in occasione del versamento del quarto trimestre (20 gennaio).
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario, indicando nella causale di pagamento: 0,5 Cognome Nome CF dirigente CF datore lavoro.
Le coordinate IBAN Previndapi sono: IT43T0306903248100000003973 presso INTESA SANPAOLO SPA – Filiale di Roma – Via Flaminia, 482 – Roma.
Dopo il versamento l’azienda deve inviare, via mail, comunicazione su carta intestata contenente i dati anagrafici, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail e numero cellulare del beneficiario di tale contributo.


In caso di ritardato pagamento dei contributi, devono essere conteggiati e versati interessi di mora nella misura di 0,075 euro al giorno ogni € 516,46 di contributo versato in ritardo.


Tabella riepilogativa di contribuzione







































CLASSI


ISCRIZIONE

BASE DI CALCOLO

CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA

CONTRIBUTO A CARICO DIRIGENTE

QUOTA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) DA VERSARE AL FONDO

“A” Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l’anno. 4,50% Min. € 4.800,00 4,00% Quota dell’accantonamento annuale T.F.R. di ammontare pari al 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l’intero T.F.R. maturando.
“B” Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l’anno 4,50% Min. € 4.800,00 4,00% Quota dell’accantonamento annuale T.F.R. di ammontare pari al 4% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l’intero T.F.R. maturando.
“C” Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l’anno 4,50% Min. € 4.800,00 4,00% Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando
“X” Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l’anno contributo

contrattuale


0,50%

Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando
“Z” Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l’anno contributo

contrattuale


0,50%

Conferimento di tutto il T.F.R. maturando
“CC” Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 180.000,00 l’anno contributo

contrattuale


0,50%

 

INPS: “Consulente Digitale delle Pensioni”

 



Realizzato un nuovo servizio denominato “Consulente Digitale delle Pensioni” per individuare proattivamente potenziali fruitori di diritti inespressi e guidare i pensionati attraverso un percorso semplice volto a verificare se hanno diritto a prestazioni aggiuntive collegate con la propria pensione.


Tale servizio è raggiungibile anche cliccando il seguente link: https://serviziweb2.inps.it/AS0207/ConsulenteDigitalePensionatoWEB/. Il servizio è fruibile da smartphone, tablet e sistemi desktop ed è accessibile sia senza effettuare il login nella sezione MyINPS sia dopo avere inserito le proprie credenziali (SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Le prestazioni attualmente proposte dal servizio riguardano il bonus quattordicesima (c.d. somma aggiuntiva), il supplemento di pensione e l’integrazione al trattamento minimo. Altre prestazioni, precisa l’Istituto, verranno integrate nel corso dell’anno.
Lo scopo del percorso guidato è di semplificare il flusso di domanda dei pensionati in possesso dei requisiti previsti e, al contempo, di ridurre la percentuale di errori in fase di presentazione della domanda, limitando la proposizione di richieste prive dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nelle prime settimane di operatività il servizio di consulenza digitale sarà aperto a una platea di utenti limitata, che riceverà una notifica sia tramite MyINPS sia attraverso e-mail, per essere gradualmente e rapidamente esteso a tutti i pensionati.
Il servizio è disponibile sul portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Consulente digitale” e selezionando tra i risultati il Servizio “Consulente digitale delle pensioni”, oppure tramite il menu “Prestazioni e Servizi” > “Servizi”, sotto la lettera “C” (Messaggio Inps 5 aprile 2022, n. 1521).

 

Criteri di calcolo della pensione del personale delle Forze di polizia

 


L’Inps ha fornito istruzioni per l’applicazione della norma (art. 1, co. 101 e 102, L. n. 234/2021) che estende al personale di Polizia di Stato e Polizia penitenziaria l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni per coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni (circolare del 23 marzo 2022, n. 44).


Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, co. 101), al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, l’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
Il riconoscimento della suddetta aliquota di rendimento annua trova applicazione per le pensioni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché nei confronti di coloro già titolari di pensione alla predetta data, limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022.
Allo stesso modo, con riferimento ai benefici relativi al cc.dd. 6 aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile (art. 4 del d. lgs. n. 165/1997), l’importo corrispondente a detto beneficio viene rapportato all’aliquota di rendimento annua del 2,44 per cento.


L’Inps specifica che l’aliquota di rendimento del 2,44 per cento trova applicazione nei confronti del personale contemplato dalla norma già collocato in quiescenza alla data del 31 dicembre 2021, a condizione che al 31 dicembre 1995 abbia maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni.
I trattamenti pensionistici con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) saranno quindi determinati applicando, alla quota retributiva (art. 1, co. 12, della l. n. 335/1995), la predetta aliquota annua del 2,44 per cento.
L’Istituto procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota in questione per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Analogamente, i benefici in parola (art. 4 del d. lgs. n. 165/1997), sono rideterminati secondo le medesime modalità.
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono corrisposti i ratei di pensione maturati dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (1° gennaio 2022), senza diritto alla corresponsione degli arretrati.